Una recente controversia dinanzi al tribunale federale dell’Illinois solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni nell’esercizio della consulenza legale. La causa che vede contrapposte la compagnia assicurativa Nippon Life Insurance Company of America e OpenAI offre un caso di studio emblematico per il dibattito globale relativo all’impatto e alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel sistema della giustizia. Questa vicenda si inserisce peraltro in perfetta analogia temporale con le riflessioni affrontate a Milano durante la quarta edizione di Talk to the Future, l'evento organizzato dall'Ordine degli Avvocati per fare luce sulla trasformazione tecnologica delle professioni legali.
La disputa trae origine da una controversia di lavoro promossa da Graciela Dela Torre, ex dipendente di Nippon Life, in merito a prestazioni di invalidità a lungo termine. Nel 2024, le parti avevano formalizzato un accordo transattivo che sembrava aver concluso definitivamente il contenzioso. Successivamente, manifestando dubbi sulla congruità dell’intesa e a fronte del parere negativo del proprio legale circa l’opportunità di riaprire il caso, la donna ha deciso di sottoporre la corrispondenza intercorsa con il difensore a ChatGPT, richiedendo una valutazione indipendente. Il sistema di intelligenza artificiale ha qualificato le comunicazioni dell’avvocato come "invalide e dismissive", strutturando una serie di argomentazioni giuridiche. Sulla scorta di tali input, Dela Torre ha interrotto il rapporto con il proprio patrocinatore, decidendo di agire in giudizio personalmente e depositando presso il tribunale federale di Chicago numerose memorie e istanze redatte tramite il software.
A seguito del rigetto di tutte le istanze presentate dalla donna, Nippon Life ha promosso un’azione legale diretta contro OpenAI, configurando l’ipotesi di esercizio abusivo della professione forense. Secondo la tesi attrice, l’output generato dall’algoritmo avrebbe esercitato un’efficacia causale diretta sulle determinazioni della controparte, influenzandone le scelte e inducendola a riattivare un procedimento estinto, con il conseguente sovraccarico dell'ufficio giudiziario. Tale condotta avrebbe generato un inutile aggravio di costi difensivi e un potenziale pregiudizio reputazionale per la società assicurativa.
Nel maggio 2026, OpenAI ha presentato una mozione di rigetto, eccependo il difetto di soggettività giuridica del software, il quale non detiene né può esercitare competenze legali in senso proprio. La strategia difensiva si fonda sul principio per cui la fornitura di uno strumento tecnologico di carattere generale non sia equiparabile alla consulenza professionale riservata. Di conseguenza, la responsabilità per l’utilizzo delle informazioni e per le scelte processuali rimarrebbe in capo all’utente e alla successiva valutazione del magistrato. La tesi difensiva ricorda inoltre come il diritto all'autodifesa consenta ai cittadini di rappresentarsi autonomamente in giudizio utilizzando i supporti digitali disponibili.
Sotto il profilo analitico, l’esito della vicenda evidenzia in primo luogo i rischi connessi all’affidamento incondizionato verso strumenti di intelligenza artificiale da parte di soggetti privi di competenze tecniche, traducendosi in un danno oggettivo per l’utente stesso, che si è trovato privato di difesa tecnica e soccombente in giudizio. Specularmente, la pretesa di Nippon Life di rivalersi sul fornitore della tecnologia per i costi di gestione del contenzioso appare difficilmente sostenibile, rientrando l’esame e la confutazione delle tesi avversarie, per quanto infondate, nell’ordinaria attività di un ufficio legale. Un eventuale accoglimento della tesi della compagnia assicurativa rischierebbe di generare una severa incertezza giuridica, suscettibile di compromettere lo sviluppo delle piattaforme di informazione e l’esercizio del diritto all’autodifesa assistita da tecnologie digitali.